ALLEGATO
“A”
all’atto costitutivo del 20/12/2005
CIRCOLO PARROCCHIALE GIOVANNI PAOLO II
Centro
culturale sportivo ricreativo
Piazza Piave n° 18 e 17/A – Strada in Casentino Castel San Niccolò (AR)
Finalità
e strutture
Art.
1) È costituita l’associazione culturale
ricreativa sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:
CIRCOLO PARROCCHIALE GIOVANNI PAOLO II
Centro culturale sportivo ricreativo
Art.
2) l’Associazione ha sede in Piazza Piave n° 18 e 17/A – Strada in Casentino
Castel San Niccolò (AR). I locali di pertinenza del Circolo sono costituiti dai
locali parrocchiali di Piazza Piave n° 18 e 17/A, ed in particolare:
Locali
dell’area Ex Cinema, comprendenti, sala, palcoscenico, camerini e sottopalco,
cabina e resede laterale con accesso tramite cancello da P.za Piave; locali
parrocchiali piano primo; area esterna con campo da tennis, campo da bocce,
campo polivalente, spogliatoi e servizi igienici, giardino. Tali spazi sono e
restano di proprietà esclusiva della parrocchia.
Art.
3) I colori sociali dell’Associazione sono: ARANCIONE e GIALLO
Art.
4) l’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli
associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei
soci di vivere l'esperienza sportiva, culturale e ricreativa secondo la visione dell' uomo e dello sport propria
del Centro Sportivo Italiano e facendo pieno e costante riferimento alle linee
di indirizzo morale e pastorale della Parrocchia San Martino a Vado,
nell’ambito della quale il circolo nasce ed opera come libera aggregazione di
cittadini. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza,
alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi
dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
Art.5) Finalità dell’associazione è la proposta costante dello sport alle
persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale
strumento pedagogico ed educativo
perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva
dilettantistica a carattere competitivo e non nelle varie discipline e l’organizzazione di attività didattica per
l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline;
l’associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali
e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona
umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché,
nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la
pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. L’associazione, infine, ai sensi
e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo
di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai
regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI al quale è affiliata
L’Associazione
potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di
sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi
compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio
esclusivo soli soci e quant’altro nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività
di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e
amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite
convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività
istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di
passive.
I
soci
Art.
6) Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le
finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
Art.
7) L'ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su
richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo
associativo a tempo determinato.
Art.
8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci
maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci
minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o
la tutela.
Art.
9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le
decisioni degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote
associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi
diritti.
Art.
10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio
può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni
materiali o all'immagine dell’associazione e ai suoi organi. La morosità e
l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il
socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare
ricorso al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Art.
11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla
restituzione di quanto versato all’associazione.
Art.
12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito
associativo.
L’assemblea
Art.
13) Gli Organi dell’associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Collegio dei
sindaci Probiviri, il Consiglio Direttivo, il consulente ecclesiastico e il
Presidente.
Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e,
comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero
quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i
versamenti delle quote associative.
Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni
prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r
ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in
maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della
prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i
soci purché in regola con il pagamento
delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto.
Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei
presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno
un’ora.
Art.
18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e
preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si
tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti eletti che non
potranno essere meno di 3 e più di 8, elegge i sostituti dei membri del
consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento
sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art.
19). L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e
delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda
convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti
e delibera a maggioranza di essi. Per lo
scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea
Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50%
dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la
seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Delle delibere
assembleari deve essere data pubblicità, per estratto mediante affissione nella
sede sociale.
Il Collegio dei sindaci Probiviri
Art.
20) Il Collegio dei Sindaci Probiviri si compone di tre membri, due eletti
dall’Assemblea e scelti tra tutti i soci dell’Associazione, più il consulente
ecclesiastico. Esso elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esercita il
controllo di legittimità circa l’osservanza del presente Statuto e giudica con
decisione inappellabile le controversie sorte nel seno dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo e il Presidente
Art.
21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed
è eletto, insieme al presidente, dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto
dai membri eletti dall’assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di
diritto. Membri di diritto sono anche due membri designati del Consiglio
economico Parrocchiale. Partecipa, ai lavori del direttivo il Consulente
Ecclesiastico che è di diritto il parroco della Parrocchia di San Martino a
Vado, alla quale il circolo fa riferimento. All’interno del Consiglio Direttivo
saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o
amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’
associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio
Direttivo.
Art.
22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono
in particolare:
-Le
decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in
c/capitale, per la gestione dell’associazione;
-Le
decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e
commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità
istituzionali dell’associazione;
-Le
decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei
collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione;
-La
redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di
ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel
corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno
successivo;
-La
presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel
nuovo anno sociale;
-La
fissazione delle quote sociali;
-La
facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo
svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio
Direttivo stesso;
-La
redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di
modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione
dell’Assemblea;
-La
delibera sull’ammissione di nuovi soci;
-Ogni
funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art.
23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual
volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
Art.24)
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’
associazione. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio
direttivo, ogni cinque anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo
e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i
poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla
prima riunione utile.
Art.
25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento.
Art.
26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne
cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere
alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati
dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e
ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità
e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.
Art.
27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del
associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto
svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in
concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in
termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio
successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di
pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta
anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari
di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero
dei crediti esigibili.
Art.28)
Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla
stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento
Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a
svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del
medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a
rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal
Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito,
ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal
Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art.
29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più
uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo
impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà
convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i
successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Il patrimonio e l’esercizio finanziario
Art.
30) Il patrimonio del Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai
corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali
entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati
o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà del
associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.
Art.
31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere
distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere
utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strutture in uso.
Art.
32) L’anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide
con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio
consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo,
all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno
associativo.
Lo scioglimento
Art.
33) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i
liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai
sensi dell’art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni
Norme
finali
Art.
34 Per quanto non espressamente previsto
dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di
associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di
lucro.
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data
..20/12/2005
Il
Presidente dell'Assemblea
(firma)
Antonio
FANI
Il
Segretario dell'Assemblea
(firma)
Silvio
PAGGETTI
Seguono
le firme dei soci presenti (tutti i soci fondatori)